Regolamento di condominio
REGOLAMENTO DI CONDOMINIO:
La materia degli animali in condominio, non trovando riferimento negli specifici articoli di legge, è regolata nei Regolamenti Condominiali.
A riguardo, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza 12028/93 ha detto:“Il divieto di tenere negli appartamenti condominiali i comuni animali domestici,non può essere contenuto negli ordinari Regolamenti Condominiali, approvati dalla maggioranza dei partecipanti, non potendo detti regolamenti importare limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni del fabbricato appartenenti ad essi individualmente in esclusiva, sicché in difetto di una approvazione unanime le disposizioni anzidette sono inefficaci anche con riguardo a quei condomini che abbiano concorso con il loro voto favorevole alla relativa approvazione, giacché le manifestazioni di voto in esame, non essendo confluite in un atto collettivo valido ed efficace, costituiscono atti unilaterali atipici, di per se inidonei ai sensi dell’art. 1987 cod. civ. a vincolare i loro autori, nella mancanza di una specifica disposizione legislativa che ne prevedeva l’obbligatorietà.”
Inoltre, secondo la norma dall'art.1138 del codice civile, secondo il quale le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di proprietà e di godimento spettanti a ciascuno dei condomini nell'ambito della proprietà esclusiva, sia per evitare che vi sia contrasto con la legge nazionale sul randagismo 281/91, la quale, invece, sancisce la tutela gli animali d'affezione e sanziona l'abbandono.
In sintesi, per poter inserire efficacemente nel Regolamento di Condominio il “DIVIETO” di tenere negli appartamenti di proprietà esclusiva i comuni animali domestici,deve essere espressamente accettato da tutti i condomini, in quanto tale divieto importa una limitazione delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni del fabbricato appartenenti in esclusiva ad essi.
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